IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 47, la lettera d) e' cosi' sostituita: d) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 2 aprile 1968 n. 482.