IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
   1. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1993,
n. 47, la lettera d) e' cosi' sostituita:
     d) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6
e 7 della Legge 2 aprile 1968 n. 482.